PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno ogni procura della Repubblica trasmette al Ministero della giustizia l'elenco delle persone, indicate per nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza nonché recapito telefonico, per le quali sono state disposte o sono terminate nell'anno solare precedente, nell'ambito di procedimenti penali per i quali nello stesso anno si è conclusa la fase delle indagini preliminari, intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nonché di comunicazioni informatiche o telematiche.